diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2124 del 15/03/1990 (Rv. 465951 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - LAVORO DOMENICALE - CORRISPETTIVO PER LA MAGGIORE PENOSITÀ - DETERMINAZIONE GIUDIZIALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE - DETERMINAZIONE CONTRATTUALE - INTERVENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1990-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465951-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - LAVORO DOMENICALE - CORRISPETTIVO PER LA MAGGIORE PENOSITÀ - DETERMINAZIONE GIUDIZIALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE - DETERMINAZIONE CONTRATTUALE - INTERVENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE - DIVIETO.*

Il corrispettivo per la maggiore penosità della prestazione lavorativa domenicale - che spetta nonostante la fruizione del riposo settimanale in un giorno diverso - deve essere determinato dal giudice (assumendo come parametro la maggiorazione - contrattuale o legale - prevista per il compenso del lavoro straordinario) solo se esso non sia stato già determinato dalla disciplina collettiva, sicché, una volta che detto corrispettivo (costituente una voce retributiva di fonte contrattuale) sia stato stabilito in Sede di accordo sindacale, il giudice (specie se neppure richiestone dal lavoratore) non può ritenerne la inadeguatezza e maggiorarne a sua discrezione l'importo. (V 4400/88, mass n 459382; (V 2184/88, mass n 458014; (V 2099/88, mass n 457959; (V 3104/85, mass n 440801).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)