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Sez. L, Sentenza n. 837 del 05/02/1985 (Rv. 439018 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - DIVIETO DELLA REVISIONE PER ERRORE - ERRORE MATERIALE O DI MERO CALCOLO - INCLUSIONE NEL DIVIETO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439018-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - DIVIETO DELLA REVISIONE PER ERRORE - ERRORE MATERIALE O DI MERO CALCOLO - INCLUSIONE NEL DIVIETO - CONSEGUENZE.*

In tema di revisione della rendita infortunistica, nell'ipotesi di emessa od erronea applicazione della "formula Gabrielli" nella valutazione del grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causato dall'infortunio siccome aggravato dall'inabilità preesistente derivata da fatti estranei al lavoro, il potere di revoca o di annullamento da parte dell'Inail del provvedimento con il quale è stata attribuita la rendita resta preclusa dal divieto della cosiddetta "revisione per errore", nel quale è compreso anche quello materiale o di mero calcolo, atteso che al di fuori della ipotesi specifica dell'art. 83 del T.U. Del 1965 n. 1124 è esclusa ogni possibilità di nuova e diversa valutazione dei postumi e del grado di inabilità permanente siccome ritenuti e valutati all'epoca della concessione della rendita. (V 4368/84, mass n 436270).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)