Sez. 2, Sentenza n. 6475 del 12/12/1979 (Rv. 403210 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PRESUPPOSTI - AZIONE PENALE - PROMOVIMENTO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PRESUPPOSTI - AZIONE PENALE - PROMOVIMENTO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
L'inizio dell'Azione penale, che l'art 3 cod proc pen pone come condizione per la sospensione necessaria del processo civile, si verifica solo con la richiesta, da parte del pubblico ministero, della istruzione formale o della citazione a giudizio ovvero con la instaurazione del rito direttissimo oppure, nel caso di reato di Competenza del pretore, con l'emissione del decreto di citazione a giudizio o del decreto penale di condanna. (Conf 4371/76, mass n 383081; (Conf 1691/75, mass n 375312; (Conf 641/75, mass n 373966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)