Sez. L, Sentenza n. 2915 del 16/02/2004 (Rv. 570142 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Contribuzione CUAF - Casa di cura gestita da una congregazione religiosa - Esonero - Condizioni - Assenza di fini di lucro - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Ai sensi della legge 11.6.1974, n.252, art. 7, gli istituti, enti e ospedali che eroghino prestazioni del servizio sanitario nazionale, anche in regime convenzionale, hanno diritto all'esonero dal pagamento dei contributi dovuti alla Cassa Unica Assegni familiari, purché si verifichino le seguenti due condizioni: che non perseguano fini di lucro, e che assicurino ai dipendenti un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal d.P.R. n.797 del 1955. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistenti i requisiti per l'esonero in favore di una casa di cura di proprietà di una congregazione religiosa, avendo accertato che eventuali avanzi di gestione non venivano incamerati dall'ente quale profitto dell'attività di cura, ma venivano destinati dall'ente al miglior conseguimento delle proprie finalità istituzionali).
Riferimenti normativi: Legge 11/06/1974 num. 252 art. 7, Legge 30/12/1979 num. 663 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 23 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)