Sez. 6, Sentenza n. 1810 del 30/04/1996 Cc. (dep. 19/07/1996) Rv. 205769 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Associazione a delinquere di stampo mafioso - Presunzione di sussistenza di tali esigenze - Fattore tempo - Rilevanza ai fini del superamento della presunzione - Sussistenza - Limiti.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di misure cautelari, per quanto concerne il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, l'elemento "decorso del tempo", cui fa riferimento l'art. 292 cod. proc. pen., può essere utilmente valutato ai fini di superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari solamente se e da quando risulti che l'indagato è receduto dall'associazione o che la stessa si è sciolta: invero essendo il reato in questione permanente non può rilevare la circostanza che i gravi indizi risalgano nel tempo posto che la data di questi ultimi non equivale a quella della cessazione della consumazione del reato associativo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 5, Legge 08/08/1995 num. 332 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)