Sez. 1, Sentenza n. 755 del 08/02/1995 Cc. (dep. 22/04/1995) Rv. 201598 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Pericolosità sociale - Presunzione di sussistenza per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso - Superamento di tale presunzione - Solo con la dimostrazione che l'associato ha rescisso i suoi legami con l'organizzazione.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari
Per quanto attiene al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, la presunzione di pericolosità sociale che, a norma dell'art. 275 comma terzo cod. proc. pen., impone la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto insita nella condotta partecipativa in questione, può essere vista solo a fronte di dimostrazione che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)