Sez. 3, Sentenza n. 1632 del 14/02/2000 (Rv. 533839 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITÀ DEI TESTIMONI | Ammissibilità della testimonianza da parte dei parenti ex sentenza costituzionale n. 248 del 1974 - Verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni in relazione al vincolo di parentela - Ammissibilità.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITÀ DEI TESTIMONI
In tema di prova testimoniale, l'insussistenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1974, del divieto di testimoniare sancito per i parenti (e gli altri soggetti) indicati dall'art. 247 cod. proc. civ. rende bensì impossibile ogni aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da tal norma - non avendo evidentemente senso, in caso contrario, l'eliminazione del divieto stesso -, ma non esclude che il vincolo di parentela possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 247 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)