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Sez. 3, Sentenza n. 1632 del 14/02/2000 (Rv. 533839 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITÀ DEI TESTIMONI | Ammissibilità della testimonianza da parte dei parenti ex sentenza costituzionale n. 248 del 1974 - Verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni in relazione al vincolo di parentela - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533839-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITÀ DEI TESTIMONI

In tema di prova testimoniale, l'insussistenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1974, del divieto di testimoniare sancito per i parenti (e gli altri soggetti) indicati dall'art. 247 cod. proc. civ. rende bensì impossibile ogni aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da tal norma - non avendo evidentemente senso, in caso contrario, l'eliminazione del divieto stesso -, ma non esclude che il vincolo di parentela possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 247 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)