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Sez. 2, Sentenza n. 4978 del 19/07/1983 (Rv. 429849 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO" - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN MATERIA DI APPALTO E SUBAPPALTO.*
Stato
decisa il 1983-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429849-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO" - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN MATERIA DI APPALTO E SUBAPPALTO.*

La compensatio lucri cum damno postula che il vantaggio ed il pregiudizio patrimoniale derivino da un unico rapporto, da un'unica situazione, da un unico fatto illecito, sicché, in ipotesi di inadempimento da parte del subappaltatore alle obbligazioni assunte nei confronti dell'appaltatore, il vantaggio derivato a quest'ultimo (sotto Forma di corrispettivo dell'appalto) dalla esecuzione della propria prestazione nel rapporto con l'appaltante non è detraibile dal pregiudizio da lui subito in conseguenza di detto inadempimento, ove risulti la piena autonomia del contratto di subappalto rispetto a quello di appalto, avente diversi oggetto e soggetti. (V 4863/78, mass n 394572; (V 4123/78, mass n 393745).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1656, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)