Sez. 6, Sentenza n. 25514 del 01/03/2006 Cc. (dep. 21/07/2006) Rv. 234995 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Formazione del giudicato - Configurabilità - Limiti - Conseguenze: possibile applicazione di altre misure.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di prevenzione, la preclusione derivante dal giudicato opera sempre "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini della applicazione di una nuova o più grave misura, ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggior gravità della pericolosità stessa e un giudizio di inadeguatezza delle misure in precedenza adottate. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato il provvedimento applicativo della nuova misura che era seguita alla completa esecuzione di una precedente, osservando che se, da un lato, i nuovi accertamenti acquisiti, seppure relativi ad epoca antecedente alla applicazione della prima misura, legittimavano la richiesta di nuova misura di prevenzione in quanto precedentemente non valutati, tuttavia tale vaglio avrebbe dovuto essere effettuato ai fini del giudizio di pericolosità attuale, anche nel caso di proposto indiziato di appartenenza a cosche mafiose, non essendo sufficiente la presunzione di pericolosità già posta a fondamento della prima misura).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)