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Sez. 3, Sentenza n. 5675 del 25/06/1997 (Rv. 505449 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Riduzione dela capacità lavorativa generica - Risarcibilità della stessa quale danno biologico - Necessità - Autonoma rilevanza e risarcibilità della stessa anche quale danno patrimoniale - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505449-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

Una volta affermato il diritto al risarcimento del danno cosiddetto biologico (cioè dei pregiudizi che la persona risente in conseguenza della menomazione arrecata alla sua integrità fisiopsichica e che sono rappresentati dall'incidenza negativa di tale menomazione sull'esplicazione delle attitudini del soggetto nella sfera privata e nelle relazioni sociali), anche la cosiddetta capacità lavorativa generica - e cioè la potenziale attitudine all'attività lavorativa - si presenta come un aspetto della personalità, e perciò il risarcimento del danno biologico ne esaurisce la rilevanza

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)