Sez. 3, Sentenza n. 52434 del 28/09/2017 Ud. (dep. 16/11/2017) Rv. 271824 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Confisca del materiale e degli strumenti serviti a commettere i reati in materia di diritto d'autore - Obbligatorietà anche fuori dei casi di condanna o patteggiamento - Esclusione.
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La confisca prevista dall'art. 171-sexies legge 22 aprile 1941, n. 633 per le violazioni in materia di diritto d'autore deve essere obbligatoriamente disposta soltanto in caso di condanna o di pena patteggiata. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato senza rinvio la decisione del giudice di merito che aveva disposto la confisca del materiale abusivamente duplicato, pur avendo pronunciato sentenza di prescrizione).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)