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Sez. 3, Sentenza n. 23223 del 22/04/2004 Cc. (dep. 18/05/2004) Rv. 229418 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Confisca - Limiti entro i quali può essere disposta - Deroga prevista dall'art. 171 sexies della legge n. 633 del 1941 - Ambito.
Stato
decisa il 2004-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229418-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In sede di patteggiamento, la misura di sicurezza della confisca degli strumenti e dei materiali serviti a commettere il reato di abusiva duplicazione, e detenzione per la vendita, di opere tutelate dal diritto d'autore, previsto dall'art. 171 ter della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni, deve essere disposta obbligatoriamente dal giudice, anche se non ha formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, in base alla espressa disposizione speciale prevista dall'art. 171 sexies, comma secondo della medesima legge.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 sexies CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 bis CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 com. 2 CORTE COST., Legge 18/08/2000 num. 248 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)