diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 35142 del 24/06/2009 Ud. (dep. 10/09/2009) Rv. 244597 - 01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Confisca del materiale e degli strumenti serviti a commettere i reati in materia di diritto d'autore - Obbligatorietà anche fuori dei casi di condanna o patteggiamento - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244597-01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

La confisca prevista dall'art. 171 sexies L. 22 aprile 1941, n. 633 per le violazioni in materia di diritto d'autore deve sì essere obbligatoriamente disposta ma soltanto in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta. (Fattispecie nella quale il giudice di merito aveva illegittimamente disposto la confisca del materiale abusivamente duplicato, pur pronunciando sentenza assolutoria per insussistenza del reato di illecita duplicazione).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 bis CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 quater CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 sexies CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)