Sez. 1, Sentenza n. 2640 del 07/08/1972 (Rv. 360203 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - MANCATA RESTITUZIONE DEL FONDO PER ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - RISARCIMENTO DEL DANNO PER OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'ENTE OCCUPANTE - OBBLIGAZIONE LEGALE DI ALTRO ENTE PER L'OPERA PUBBLICA - IRRILEVANZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - MANCATA RESTITUZIONE DEL FONDO PER ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - RISARCIMENTO DEL DANNO PER OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'ENTE OCCUPANTE - OBBLIGAZIONE LEGALE DI ALTRO ENTE PER L'OPERA PUBBLICA - IRRILEVANZA.*
Nei confronti del danneggiato che ha subito l'occupazione illegittima e chiede in giudizio il risarcimento, stante la impossibilita di restituzione del bene sul quale e stata costruita l'opera pubblica, direttamente ed immediatamente responsabile e l'organo (o ente) che ha proceduto a tale occupazione, mantenendola nel tempo senza soluzione di continuita. Fermo restando che l'illiceita della occupazione deve essere fatta valere dal danneggiato nei confronti dell'organo (o ente) della pa che ha commesso l'illecito occupando il terreno, senza espletare tempestivamente il procedimento di espropriazione, l'occupante, individuato con accertamento incensurabile del giudice di merito, non puo sottrarsi alla pretesa risarcitoria limitandosi ad invocare, nei confronti del terzo danneggiato, l'obbligazione ex lege di altro ente alla costruzione dell'opera od alla messa a disposizione dell'area, ma dovrebbe dimostrare, sulla base del diritto positivo, il venir meno, nella fattispecie considerata, del nesso fra attribuzione del fatto illecito ed imputazione della relativa responsabilita. Al riguardo appare irrilevante la qualificazione dei modi di realizzazione dell'opera pubblica, effettuata sul suolo occupato, in quanto le figure generali elaborate in tema di cooperazione fra enti od organi della pubblica amministrazione nella realizzazione di tale opera (sostituzione, affidamento in proprio, concessione, delegazione amministrativa interorganica od intersoggettiva) non contemplano alcuna ipotesi derogatoria al principio che sempre l'organo o ente che effettua e mantiene l'occupazione, a dover rispondere dei danni da fatto illecito.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 30, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)