Sez. 5, Sentenza n. 10304 del 19/11/2003 Cc. (dep. 04/03/2004) Rv. 228014 - 01
PENA - PENE PECUNIARIE - IN GENERE | Sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria - Criterio di ragguaglio in euro - Principio dell'arrotondamento - Operatività con riferimento all'importo stabilito per il singolo giorno.
PENA - PENE PECUNIARIE - IN GENERE
Ai fini del ragguaglio in euro fra pene detentive e pene pecuniarie, dovendosi seguire il criterio stabilito dall'art. 135 cod. pen., per il quale il computo doveva aver luogo calcolando lire 75.000 o frazione di 75.000 per un giorno di pena detentiva, l'arrotondamento con eliminazione dei decimali, secondo quanto stabilito dall'art. 51 del d.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213, va effettuato con riferimento all'importo sopraindicato, moltiplicando quindi il risultato per il numero di giorni corrispondente alla durata della pena detentiva da sostituire.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 24/06/1998 num. 213 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)