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Sez. L, Sentenza n. 8022 del 21/05/2003 (Rv. 563409 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Criterio di letteralità - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563409-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

In tema di interpretazione delle clausole dei contratti collettivi, il ricorso da parte del giudice del merito, cui è demandata tale attività, al canone esclusivo di letteralità risulta legittimo allorché le espressioni adoperate siano tali da appalesare la comune volontà delle parti senza ricorso ad altre indagini.(Nella specie, in una controversia promossa da un dipendente di una società svolgente servizio di pulizia cui era subentrata nel relativo contratto di appalto altra società, controversia avente ad oggetto il diritto del ricorrente (che non era stato destinato, nei sei mesi precedenti il passaggio dell'appalto all'altra società, al relativo servizio, avendo svolto la sua prestazione altrove), asseritamene scaturente dal contratto collettivo, all'assunzione da parte di quest'ultima, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto che il tenore del testo della clausola contrattuale richiamata - che prevede che "nei casi di passaggio di gestione per scadenza del contratto di appalto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante, il subentrante e le organizzazioni sindacali territoriali e aziendali si incontreranno per avviare la procedura relativa al passaggio diretto da parte dell'impresa cessante, nei limiti del numero dei dipendenti in forza sei mesi prima della scadenza dell'appalto" - fosse di tale perspicuità da consentire senza ricorso ad altri criteri di cogliere la comune volontà delle parti che la stessa avesse riferimento a tutti i dipendenti in forza all'impresa cessante a tale epoca, e non solo a quelli già destinati all'appalto scaduto ed assunto dal subentrante; la Corte di legittimità ha, invece, escluso che il tenore letterale del testo controverso fosse tale da consentire siffatto risultato, sicché per la individuazione della volontà delle parti si sarebbe dovuto preliminarmente ricercare la ragione dell'obbligo del subentrante di assumere i dipendenti della impresa cessante, al fine di verificare se essa consista in una generica garanzia occupazionale di qualsiasi soggetto che, sei mesi prima della scadenza dell'appalto, fosse alle dipendenze della impresa cessante, anche senza alcun collegamento lavorativo - professionale con le attività proprie del contratto di appalto, o se invece la garanzia di continuità occupazionale riguardi solo quei soggetti che per il loro collegamento professionale con l'appalto, pur continuando a sussistere l'occasione lavorativa, sia pure con altro soggetto, resterebbero pregiudicati da un mero mutamento soggettivo.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)