Sez. L, Sentenza n. 11080 del 05/10/1999 (Rv. 530468 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Contratto collettivo 1990/1992 - Aumenti stipendiali applicabili anche ai lavoratori cessati dal servizio - Indennità di buonuscita - Computabilità ai fini della stessa - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE
La contrattazione collettiva non può porsi in contrasto con la disciplina giuridica degli istituti legali su cui è destinata ad incidere, con la conseguenza che, in sede di interpretazione, il giudice di merito non può limitarsi a seguire il criterio della letteralità, ma, ponendo la clausola contrattuale sottoposta al suo esame in relazione alle altre norme contrattuali ed ai principi stessi dell'ordinamento, deve, tra le interpretazioni possibili, privilegiare quella che non ponga la suddetta clausola "contra legem". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, interpretando la clausola del c.c.n.l. 1990/1992 per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato SpA secondo la quale gli aumenti stipendiali previsti dovevano essere corrisposti anche al personale cessato dal servizio con diritto a pensione, aveva escluso che degli aumenti maturati dopo il collocamento a riposo del dipendente potesse tenersi conto anche nel calcolo dell'indennità di buonuscita, atteso che, a norma dell'art. 14 legge n. 829 del 1973, ai fini di detta indennità non si può tenere conto di benefici economici maturati in un momento successivo alla cessazione del lavoratore dal sevizio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 14/12/1973 num. 829 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)