Sez. 5, Sentenza n. 7817 del 19/05/1998 Ud. (dep. 02/07/1998) Rv. 211490 - 01
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO | Decreto di citazione a giudizio - Atto a formazione progressiva - Deposito in cancelleria di decreto contenente solo le generalità dell'imputato e l'enunciazione del fatto - Interruzione della prescrizione - Idoneità.
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO
Il decreto di citazione a giudizio davanti al Pretore, che è atto a formazione progressiva, appartenendo al pretore dirigente la determinazione della data della comparizione, interrompe la prescrizione al momento del deposito in segreteria pure nel caso in cui contenga soltanto le generalità dell'imputato e l'enunciazione del fatto. (Fattispecie di annullamento con rinvio della decisione che aveva ritenuto il reato estinto per prescrizione, collegando l'effetto interruttivo del decreto di citazione solo a quello completo della data di udienza e della firma del pubblico ministero).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 554 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)