Sez. L, Sentenza n. 5749 del 03/03/2008 (Rv. 602070 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO | Gravidanza - Certificato - Formalità - Inosservanza - Sanzioni - Esclusione - Produzione in giudizio con il ricorso - Ammissibilità - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO
L'art. 14 del d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026 (regolamento di esecuzione della legge n. 1204 del 1971 sulla tutela delle lavoratrici madri), pur prescrivendo determinate formalità quanto alla redazione ed alla produzione del certificato di gravidanza, non collega alcuna sanzione all'inosservanza di tali requisiti formali, sicché la lavoratrice (illegittimamente licenziata) può presentare tale certificato anche in allegato al ricorso con il quale impugna il licenziamento.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST., DPR 25/11/1976 num. 1026 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)