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Sez. L, Sentenza n. 2887 del 21/07/1975 (Rv. 376930 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DI PREAVVISO - COMPUTO - CRITERIO - CONTRATTO COLLETTIVO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE GRAFICHE - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITA - MAGGIORE ANZIANITA CONVENZIONALE DEL SERVIZIO IMPIEGATIZIO - LICEITA.*
Stato
decisa il 1975-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376930-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DI PREAVVISO - COMPUTO - CRITERIO - CONTRATTO COLLETTIVO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE GRAFICHE - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITA - MAGGIORE ANZIANITA CONVENZIONALE DEL SERVIZIO IMPIEGATIZIO - LICEITA.*

Premessa la piena legittimita del sistema di liquidazione a scaglioni dell'indennita di anzianita, deve ritenersi immune da qualsiasi censura la disposizione del contratto collettivo nazionale per i dipendenti da aziende grafiche la quale prevede, in caso di passaggio del lavoratore da intermedio ad impiegato, il diritto, agli effetti delle indennita di preavviso e di licenziamento, ad una maggiore anzianita convenzionale come impiegato, pari ad un quarto della precedente anzianita maturata come intermedio. (Conf 2822/74, mass n 371238).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)