Sez. L, Sentenza n. 4466 del 06/10/1978 (Rv. 394138 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - AMMISSIBILITA - LIMITI - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 22 MAGGIO 1970 PER I DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA LANIERA).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - AMMISSIBILITA - LIMITI - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 22 MAGGIO 1970 PER I DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA LANIERA).*
L'art 2120 cod civ, disponendo che l'indennita di anzianita deve essere determinata in base all'ultima retribuzione nonche in relazione alla categoria cui appartiene il lavoratore, non implica che quest'ultimo riferimento debba ritenersi fatto alla sola ultima categoria di appartenenza del lavoratore al momento della risoluzione del rapporto, bensi a tutte le categorie in cui sia stata articolata l'appartenenza del lavoratore nello svolgimento dell'unico rapporto, nel corso del quale si sia verificato il passaggio da una categoria all'altra. Tale norma consente, pertanto, alle associazioni sindacali di adeguare il coefficiente di calcolo costituito dalla frazione tempo-salario, per i vari periodi di appartenenza del lavoratore alle diverse categorie, purche anche per il periodo iniziale del rapporto il coefficiente da calcolare non risulti inferiore a quello della regolamentazione propria della categoria operaia, dovendosi, in tal caso, applicare il coefficiente piu favorevole, senza che cio incida sulla legittimita della cosiddetta liquidazione a scaglioni. Deve pertanto considerarsi legittima la clausola contenuta nello art.6 parte impiegati del CCNL per i dipendenti dell'industria laniera del 22 maggio 1970 che stabilisce un sistema di liquidazione a scaglioni dell'indennita di anzianita per l'intero rapporto - e non una liquidazione frazionata per i diversi periodi lavorativi - calcolando nel computo il coefficiente dell'ultima retribuzione, contrattualmente fissata per la categoria impiegatizia alla fine del rapporto stesso, moltiplicato per l'intero per gli anni di servizio trascorsi nella categoria di impiegato e per il 20 per cento per gli anni di servizio trascorsi nella categoria di operaio. (V 3794/77, mass n 387463; (V 1544/76, mass n 380294; (V 2887/75, mass n 376930; (V 2822/74, mass n 371238).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 22/05/1970 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)