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Sez. 3, Sentenza n. 11234 del 13/11/1997 (Rv. 509851 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Navigazione aerea - Eseguita in condizioni di anormalità atmosferica o di pericolo - Applicazione della norma di cui all'art. 2050 cod. civ. in tema di attività pericolose - Legittimità.
Stato
decisa il 1997-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509851-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE

Pur dovendo la natura pericolosa di una attività derivare da una specifica previsione legislativa, e pur non potendosi considerare pericolosa "ex se" l'attività di navigazione aerea, la applicazione della norma di cui all'art. 2050 cod. civ. è legittimamente esclusa, al riguardo, solo quando tale attività rientri nella normalità delle condizioni previste, in osservanza di piani di volo, di condizioni di sicurezza, di ordinarie condizioni atmosferiche, tornando detta norma, per contro, a spiegare efficacia tutte le volte in cui la navigazione aerea risulti esercitata in condizioni di anormalità o di pericolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)