Sez. 1, Sentenza n. 9973 del 20/09/1995 (Rv. 494089 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Illeciti amministrativi - Principi di legalità, irretroattività, divieto dell'analogia ex art. 1 legge n. 689 del 1981 - Portata - Disciplina posteriore più favorevole - Applicabilità - Esclusione - Entrata in vigore di detta disciplina anteriormente alla emanazione dell'ordinanza - Ingiunzione - Irrilevanza - Fattispecie relativa a dichiarata inapplicabilità delle sanzioni "ex lege" n. 898 del 1986 a violazioni anteriori.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
In materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "ab origine" senza che rilevi in contrario la circostanza che la più favorevole disciplina posteriore alla data della commissione del fatto sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza - ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi secondo e terzo cod. pen. (nella specie la Corte ha confermato la sentenza del Pretore che aveva dichiarato non applicabili le sanzioni amministrative previste dalla legge 23 dicembre 1986 n. 898 a violazioni commesse in epoca anteriore all'entrata in vigore di detta legge, ancorché più favorevoli per l'incolpato).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)