Sez. 1, Sentenza n. 10137 del 19/11/1996 (Rv. 500640 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Principio di legalità di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia - Conseguenze - Illecito amministrativo - Assoggettamento alla legge del tempo del suo verificarsi - Disciplina sopravvenuta più favorevole - Applicabilità - Esclusione - Natura originariamente penale dell'illecito - Ininfluenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, non opera il principio della prevalenza della legge posteriore più favorevole rispetto a quella in vigore al momento della commissione del fatto, in quanto tale principio, che traeva la sua formulazione espressa nell'art. 2, secondo comma cod. pen., non può essere esteso, in mancanza di una specifica previsione legislativa, all'illecito amministrativo, neppure quando si tratti di illecito "depenalizzato" e - perciò - non avente natura amministrativa "ab origine". Per l'illecito amministrativo è stata infatti dettata, con la legge 24 novembre 1981, n. 689, una disciplina autonoma, nella quale l'assenza di ogni possibile incidenza della sanzione sulla libertà personale, assume rilievo fondamentale e diversificante rispetto alla sanzione penale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)