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Sez. 1, Sentenza n. 3090 del 11/04/1990 (Rv. 466626 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - NORME APPLICATE DALL'ESPROPRIANTE - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MAGGIOR CREDITO DELL'ESPROPRIATO - RISARCIMENTO DEL DANNO PER INADEMPIMENTO - PERIODO RILEVANTE.*
Stato
decisa il 1990-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466626-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - NORME APPLICATE DALL'ESPROPRIANTE - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MAGGIOR CREDITO DELL'ESPROPRIATO - RISARCIMENTO DEL DANNO PER INADEMPIMENTO - PERIODO RILEVANTE.*

In tema di espropriazione per pubblica utilità, ove il riconoscimento giudiziale del maggior credito dell'espropriato, a titolo di indennizzo, discenda dalla sopraggiunta declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa indennitaria applicata dall'espropriante, mentre va escluso il colpevole inadempimento dell'amministrazione, rilevante ex art. 1224, comma secondo, cod. civ., per il periodo anteriore alla pronuncia della Corte costituzionale, stante la conformità del comportamento dell'espropriante alla disciplina allora in vigore; per il periodo successivo, la protrazione della, inizialmente lecita, resistenza alla domanda - se pur non rilevante agli effetti della responsabilità processuale ex art. 96 cod. proc. civ. - dà luogo alla colpa dell'ente espropriante che, non tenendo conto di quella incostituzionalità, o tentando di ridurne la portata, determini il prolungamento ingiustificato del giudizio di opposizione alla stima, senza nulla fare per adeguare l'indennità alla giusta misura. Ed a tale ingiustificato ritardo nell'adempimento dell'obbligazione indennitaria, appunto, consegue, ai fini risarcitori, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., il diritto al risarcimento, in favore del soggetto espropriato, sempre che questi dia la concreta dimostrazione di aver subito un danno dal (colposo) ritardo nell'adempimento di quella obbligazione. (V 806/89, mass n 461825; (V 4380/89, mass n 463961; (V 3545/88, mass n 458868).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)