Sez. L, Sentenza n. 5193 del 02/06/1990 (Rv. 467542 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - DECADENZA PER ASSENZA ALLA VISITA DI CONTROLLO - APPLICABILITÀ - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - DECADENZA PER ASSENZA ALLA VISITA DI CONTROLLO - APPLICABILITÀ - DECORRENZA.*
In tema d'indennità di malattia, la sanzione (decadenza dal trattamento per i primi dieci giorni) prevista dal quattordicesimo comma dell'art. 5 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito dalla legge n. 638 del 1983, per il lavoratore non trovato al proprio domicilio in Sede di visita di controllo, è applicabile solo con riguardo a fatti avvenuti dopo la completa attuazione - avvenuta con d.m. 15 luglio 1986 - delle altre Disposizioni della medesima norma relativa alle cosiddette fasce orarie di reperibilità, ed in particolare alla fissazione delle modalità di tempo ed alla individuazione dei soggetti legittimati al controllo sanitario. (V 1943/90, mass n 465809; (V 814/90, mass n 465162; (V 769/90, mass n 465135; (V 905/89, mass n 461900; (V 78/88, Corte cost.*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)