Sez. 6, Sentenza n. 36767 del 04/06/2003 Cc. (dep. 25/09/2003) Rv. 226799 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Dichiarazioni accusatorie provenienti da coimputati o coindagati - Elementi di riscontro - Carattere parzialmente individualizzante - Necessità - Vocazione individualizzante di plurime chiamate in correità - Sufficienza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
In tema di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, richiesti per l'adozione di misure cautelari personali, la disposizione dell'art. 273 comma primo-bis cod.proc.pen., che rinvia ai criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 commi terzo e quarto cod. proc. pen., impone che le dichiarazioni accusatorie del chiamante in correità siano sottoposte ad una verifica attraverso riscontri parzialmente individualizzanti. Anche la valutazione complessiva di plurime chiamate in correità, munite del comune attributo della "vocazione individualizzante", rispetta tale "principio di individualizzazione" del riscontro.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 4 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)