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Sez. L, Sentenza n. 1701 del 17/02/1988 (Rv. 457714 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - IN GENERE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE TRA PERSONE CONVIVENTI "MORE UXORIO" - PRESUNZIONE DI GRATUITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - PROVA CONTRARIA - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1988-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457714-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - IN GENERE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE TRA PERSONE CONVIVENTI "MORE UXORIO" - PRESUNZIONE DI GRATUITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - PROVA CONTRARIA - OGGETTO.*

La presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese tra persone conviventi more uxorio - gratuità che in generale, pur essendo eccezionale rispetto al normale carattere oneroso del rapporto di lavoro può essere ricavata da specifici elementi oggettivi e soggettivi, quali il tipo e le concrete modalità del rapporto, la qualità e la condizione economico-sociale dei soggetti, nonché le relazioni personali tra di essi - può essere vinta solo dalla prova rigorosa, a carico di chi l'assume, dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ed oneroso, prova che non può consistere né nella sola corresponsione di vitto ed alloggio o di ulteriori utilità dirette al soddisfacimento di altre esigenze di ordine materiale nell'ambito della normale solidarietà affettiva e materiale dei componenti della famiglia di fatto, né nella circostanza che le prestazioni lavorative, anziché svolgersi nello stretto ambito familiare, attengano all'Esercizio di una impresa, ove questa sia organizzata e gestita con criteri prevalentemente familiari, richiedendosi l'accertamento in concreto che vi sia un'equa ed effettiva partecipazione dei componenti alle risorse della famiglia di fatto. (V 7486/86, mass n 449525; (V 5373/83, mass n 430290).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)