Sez. L, Sentenza n. 10355 del 21/10/1997 (Rv. 509095 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Divieto di cumulo con gli interessi ex art. 16, sesto comma, legge 412 del 1991 - Oggetto della disposizione - Natura della prestazione - Irrilevanza - Qualità del soggetto erogatore di ente gestore di forme di previdenza obbligatorie - Rilevanza - Conseguenze - Applicabilità del divieto alla indennità di buonuscita (già) corrisposta ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato dall'O.P.A.F.S..
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
Ai fini della non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria prevista dall'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991, non rileva - come si evince dalla lettera della disposizione - la natura previdenziale (e non retributiva) della prestazioni, ma la circostanza che l'erogazione delle stesse sia posta a carico di "enti gestori di forme di previdenza obbligatoria". Pertanto la relativa norma trova applicazione anche con riferimento all'indennità di buonuscita corrisposta ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato dall'O.P.A.F.S. (Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato), che apparteneva a tale categoria di enti, avuto riguardo alle sue finalità e alle sue modalità di finanziamento. D'altra parte l'art. 21 della legge n. 210 del 1985 istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato ha mantenuto fermo il trattamento previdenziale e pensionistico dei dipendenti in atto al momento della sua entrata in vigore e quindi anche la gestione O.P.A.F.S., quanto meno fino alla soppressione dell'ente in esecuzione della deliberazione del C.I.P.E. 12 agosto 1992 di trasformazione dell'Ente in società per azioni.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 14/12/1973 num. 829 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)