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Sez. U, Sentenza n. 3568 del 14/06/1985 (Rv. 441179 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELL'IMPRESA ASSICURATRICE - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DEI DANNI NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATRICE - AMMISSIBILITÀ - NECESSITÀ DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA "DESIGNATA" - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441179-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELL'IMPRESA ASSICURATRICE - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DEI DANNI NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATRICE - AMMISSIBILITÀ - NECESSITÀ DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA "DESIGNATA" - ESCLUSIONE.*

In base al coordinato disposto degli artt. 19 e 25 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 sull'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, la liquidazione coatta amministrativa della impresa assicuratrice, sopravvenuta dopo la proposizione della Azione risarcitoria contro di essa, non osta a che il relativo giudizio, pure se non ancora in fase d'impugnazione, prosegua nei confronti dell'assicuratrice medesima, per il conseguimento di una sentenza che ha a suo carico il valore di un mero accertamento del debito (indipendentemente dall'eventuale formulazione di un dispositivo di condanna), e che è opponibile all'impresa "designata", ai sensi e nei limiti di cui al secondo comma del citato art. 25, senza che insorga la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di quest'ultima (salva restando la sua facoltà di intervento). (V 5220/84, mass n 436958; (V 636/82, mass n 418400).*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)