Sez. 3, Sentenza n. 9916 del 05/05/2011 (Rv. 617896 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) | Rapporto contrattuale di durata - Omessa informazione su circostanze sopravvenute alla stipula - Responsabilità precontrattuale - Configurabilità - Esclusione - Violazione del principio informatore della materia - Sussistenza - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO)
Con riferimento alle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, è violato il principio informatore della responsabilità precontrattuale, rinvenibile nell'art. 1337 cod. civ., qualora la regola equitativa applicata ravvisa tale responsabilità nella mancata informazione su circostanze sopravvenute alla conclusione del contratto. (Nella specie, una società erogatrice di gas per uso domestico era stata condannata dal giudice di pace al risarcimento del danno, per non avere informato il consumatore sulle diverse aliquote IVA applicabili al corrispettivo dovuto per solo uso domestico, per uso riscaldamento o per uso promiscuo. La S.C. ha cassato tale decisione, osservando che il contratto oggetto di causa era stato stipulato nel 1995, che a quella data l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di gas metano a uso domestico nei territori del Mezzogiorno era pari al 9% quale che fosse l'uso cui l'utente destinava il gas e che tale disciplina rimase immutata dal 1988 sino al 31 dicembre 1996).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 11/03/1988 num. 67 art. 8 com. 31, Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 2 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)