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Sez. 3, Sentenza n. 15778 del 12/07/2006 (Rv. 592028 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Controversie da decidere secondo equità - Equità formativa - Natura e presupposti - Necessità di rispettare le norme processuali, costituzionali, comunitarie e i principi informatori della materia - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592028-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

In tema di giudizio secondo equità davanti al giudice di pace, per le cause di valore non eccedente gli euro 1100 (euro 1032, 91 prima della modifica di cui al d.l. 8 febbraio 2003 n.18 conv. nella legge 7 aprile 2003 n.63), tale giudice deve decidere secondo la cosiddetta equità formativa, e non è tenuto ad individuare la norma sostanziale applicabile alla fattispecie in esame. È tuttavia tenuto all'osservanza delle norme processuali, delle norme costituzionali e di quelle comunitarie che siano di rango superiore a quelle ordinarie, nonché dei principi informatori della materia, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 6 luglio 2004 n.206. (Nella fattispecie, era stata esperita, con citazione 13 marzo 2002, azione di rimborso nei confronti dell'ENEL distribuzione gas, affermandosi essere stata applicata l'aliquota IVA del 20 per cento, senza distinzione tra il consumo per uso domestico e quello per riscaldamento, rispettivamente assoggettati alle aliquote del 10 per cento e del 20 per cento, e l'adito giudice di pace aveva accolto la domanda; sulla base dell'enunciato principio, la S.C., in accoglimento del ricorso dell'ENEL, ha cassato la sentenza, per avere affermato il giudice di pace che, per determinare l'aliquota applicabile, si doveva fare riferimento al concreto impiego del gas, pur in presenza di un contratto ad uso promiscuo, con la messa in opera di un solo contatore, così violando le norme comunitarie di cui alla direttiva 92/77/UE, emessa, in data 19 ottobre 1992, a modifica della direttiva UE 17 maggio 1977 n.77/388, che aveva sul punto ricevuto attuazione da parte dello Stato italiano in virtù dell'articolo 36, comma 3, del d.l. 30 agosto 1993 n.331, conv. nella legge 29 ottobre 1993 n.427: la S.C., decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di rimborso perché alla somministrazione di gas metano per uso domestico di cottura cibi e per la produzione di acqua calda, effettuata con contratto promiscuo e con unico contatore, doveva applicarsi l'aliquota IVA del 20 per cento, di cui alla tariffa T2 del provvedimento C.I.P. n. 37 del 26 giugno 1986).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1559, Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 36 com. 3, Decreto Legge 08/02/2003 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Legge 07/04/2003 num. 63 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388, Direttive del Consiglio CEE 19/10/1992 num. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)