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Sez. L, Sentenza n. 4680 del 02/04/2002 (Rv. 553441 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Settore dello spettacolo - Proroga del contratto - Utilizzazione di uno stampato recante la dicitura "contratto di scrittura teatrale" - Interpretazione della volontà delle parti - Stipulazione di un nuovo contratto - Esclusione - Carattere convenzionale della proroga - Compatibilità con l'impiego del termine "contratto" - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553441-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di proroga di contratto a tempo determinato nel settore dello spettacolo, il fatto che le parti si siano avvalse per la stipulazione della proroga del contratto di uno stampato contenente la dicitura "contratto di scrittura teatrale" non induce necessariamente, sul piano logico - ermeneutico, a ritenere che le parti abbiano inteso stipulare un nuovo contratto, anziché prorogare quello in corso, dal momento che anche la proroga ha un contenuto convenzionale che ben può giustificare l'adozione del termine "contratto". (Nella specie, la sentenza impugnata, con motivazione ritenuta congrua dalla S.C., ha riconosciuto la natura di proroga di un contratto di lavoro a tempo determinato in corso alla convenzione tra le parti contenuta in uno stampato recante la dicitura "contratto di scrittura teatrale").

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)