Sez. 1, Sentenza n. 564 del 17/01/2001 (Rv. 543181 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Carattere primario - Criterio letterale e criterio funzionale e sistematico - Coordinamento - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE
In tema di interpretazione dei contratti ex. art. 1362 cod. civ., il primo e principale strumento dell'operazione ermeneutica è costituito dalle parole che compongono la formulazione letterale dell'accordo negoziale: dalle espressioni lessicali impiegate dalle parti occorre muovere per la ricerca della comune intenzione dei contraenti, non trascurando tuttavia l'applicazione delle regole di interpretazione funzionale e sistematica in guisa da ricavarne la sicura conferma del significato delle parole adoperate nel contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)