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Sez. 1, Sentenza n. 564 del 17/01/2001 (Rv. 543181 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Carattere primario - Criterio letterale e criterio funzionale e sistematico - Coordinamento - Necessità.
Stato
decisa il 2001-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543181-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE

In tema di interpretazione dei contratti ex. art. 1362 cod. civ., il primo e principale strumento dell'operazione ermeneutica è costituito dalle parole che compongono la formulazione letterale dell'accordo negoziale: dalle espressioni lessicali impiegate dalle parti occorre muovere per la ricerca della comune intenzione dei contraenti, non trascurando tuttavia l'applicazione delle regole di interpretazione funzionale e sistematica in guisa da ricavarne la sicura conferma del significato delle parole adoperate nel contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)