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Sez. U, Sentenza n. 1073 del 13/02/1984 (Rv. 433229 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - TUTELA REALE EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433229-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - TUTELA REALE EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE.*

La cosiddetta tutela reale del rapporto di lavoro, prevista dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300), con l'Obbligo del datore di lavoro di reintegrare nel posto il dipendente illegittimamente licenziato, assicura una consistente stabilità del rapporto stesso, e, quindi, lo sottrae al principio della sospensione della decorrenza della prescrizione di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ. fino alla data della sua cessazione, tenendo conto che il suddetto Obbligo, in caso di inadempimento, se non è suscettibile di esecuzione in Forma specifica, vertendosi in tema di comportamenti incoercibili, resta adeguatamente sanzionato dal diritto del lavoratore non riassunto di percepire ugualmente la retribuzione. (V 4380/81, mass n 415078; (V 1749/81, mass n 412427).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)