diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 635 del 09/02/2000 Cc. (dep. 27/03/2000) Rv. 215846 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Revoca - Obbligatoria - Casi - Individuazione - Adozione del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione - Possibilità.
Stato
decisa il 2000-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215846-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Il disposto dell'art. 168, comma primo, cod. pen., che prevede limiti e condizioni alla revocabilità della sospensione condizionale della pena "Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164", vuol dire che la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere sempre disposta, senza limiti e condizioni, quando sia stata concessa per più di una volta, ovvero per più di due volte nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen. In siffatte ipotesi la revoca è adottabile anche dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)