Sez. 1, Sentenza n. 907 del 16/02/1995 Cc. (dep. 25/03/1995) Rv. 200505 - 01
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Concorso formale e reato continuato | Sospensione condizionale della pena - Revoca - Possibilità nei soli casi di revoca obbligatoria - Pena più grave da prendere a base del calcolo della sanzione complessiva - Sospensione condizionale concessa per essa e non revocabile - Aumento di pena per la continuazione da eseguire effettivamente - Casi in cui è possibile.
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Concorso formale e reato continuato
La revoca della sospensione condizionale della pena erroneamente concessa può essere disposta dal giudice dell'esecuzione concessa solo nel caso che si verta in un'ipotesi di revoca obbligatoria, di cui all'art. 168, comma primo, n. 1 e 2, cod. pen., perché le ipotesi di revoca facoltativa implicano l'esercizio di poteri discrezionali riservati al giudice di cognizione. Ne consegue che, in tema di continuazione fatta valere "in executivis", allorquando non debba essere revocata di diritto la sospensione condizionale della pena più grave, da prendere a base del calcolo sanzionatorio, il giudice dell'esecuzione può irrogare, in continuazione, un aumento di pena da far effettivamente eseguire soltanto se tutte le sospensioni condizionali delle pene irrogate con le condanne relative ai reati da unificare siano da revocare di diritto ovvero se l'aumento di pena sia, da solo, superiore al limite stabilito dall'art. 163 cod. pen., ma non può mai revocare la sospensione già concessa. (In motivazione, la S.C. ha avuto modo di chiarire che è erronea la configurazione come entità unitaria del reato continuato, che si fonda, invece, su una finzione giuridica determinata dal "favor rei", per la quale più reati concorrenti vengono considerati come unico reato allo scopo di attenuare il rigore del cumulo materiale delle pene, senza che ciò incida sull'essenza, sull'identità e sull'autonomia delle singole violazioni per le quali vige la disciplina del concorso materiale dei reati).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 187 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 187 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)