Sez. L, Sentenza n. 3562 del 14/06/1984 (Rv. 435566 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE - INDENNITÀ DI BUONUSCITA RELATIVA ALL'ANZIANITÀ FIGURATIVA EX ART. 3 SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ART. 1 DEL D.P.R. N. 759 DEL 1965 - FUNZIONE - FISSAZIONE DEI CRITERI DI LIQUIDAZIONE - CONSEGUENZE - CRITERI DI LIQUIDAZIONE PREVISTI DAGLI ORDINAMENTI DELLE VARIE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA DEI DIPENDENTI - INAPPLICABILITÀ - LIMITI - DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - PREMIO INDENNITÀ FINE RAPPORTO - COMPUTO IN BASE AI CRITERI PROPRI DELLA LEGGE SPECIALE LORO APPLICABILE - NECESSITÀ.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE - INDENNITÀ DI BUONUSCITA RELATIVA ALL'ANZIANITÀ FIGURATIVA EX ART. 3 SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ART. 1 DEL D.P.R. N. 759 DEL 1965 - FUNZIONE - FISSAZIONE DEI CRITERI DI LIQUIDAZIONE - CONSEGUENZE - CRITERI DI LIQUIDAZIONE PREVISTI DAGLI ORDINAMENTI DELLE VARIE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA DEI DIPENDENTI - INAPPLICABILITÀ - LIMITI - DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - PREMIO INDENNITÀ FINE RAPPORTO - COMPUTO IN BASE AI CRITERI PROPRI DELLA LEGGE SPECIALE LORO APPLICABILE - NECESSITÀ.*
In tema di benefici combattentistici, ai fini della Determinazione dell'indennità di buonuscita relativa all'anzianità di sette o dieci anni, riconosciuta dal comma secondo della legge n. 336 del 1970 ai dipendenti civili dello stato ex combattenti ed assimilati, ed estesa al personale dipendente indicato dall'art. 4 della legge stessa, il riferimento all'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (sul trattamento previdenziale dei dipendenti statali), operato dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 9 ottobre 1971 n. 824, è inteso a stabilire, in relazione alla speciale natura della suddetta indennità, criteri di liquidazione, per quanto attiene all'aliquota del computo e alla Determinazione della stessa base di calcolo (un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultimo stipendio annuo, paga o retribuzione) eguali per tutti i dipendenti ammessi a godere del beneficio; con conseguente esclusione dei criteri di liquidazione più o meno favorevoli previsti dagli ordinamenti delle varie amministrazioni di appartenenza dei dipendenti medesimi. Dal momento però che tale limite è diretto ad escludere eventuali maggiori benefici per i dipendenti degli enti pubblici rispetto ai dipendenti statali e non anche a consentire un trattamento eventualmente deteriore dei primi alla stregua del rispettivo trattamento normativo, per i dipendenti degli enti locali andati a riposo con i benefici della legge n. 336 del 1970, il premio indennità fine rapporto dovuto per l'anzianità effettiva, è calcolato secondo i criteri propri della legge speciale a loro applicabile (art. 4 della legge n. 152 del 1968), in Mancanza di norme contrarie, e cioè con l'attribuzione di un quindicesimo dell'ottanta per cento di quanto corrisposto negli ultimi dodici mesi di servizio, per ogni anno di servizio prestato. (Conf 5972/82, mass n 423719, sulla prima parte; (Conf 4336/82, mass n 422312, sulla prima parte; (Conf 2439/81, mass n 413213, sulla prima parte; (Conf 5736/80, mass n 405575, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)