Sez. 6, Sentenza n. 9574 del 13/04/1999 Ud. (dep. 27/07/1999) Rv. 214538 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Modificazione giuridica del fatto rispetto a quella enunciata - Mutamento del fatto - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie: corruzione.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
In tema di correlazione tra accusa e sentenza non si ha mutamento del fatto e nemmeno dell'imputazione allorché il giudice si limiti a modificarne la definizione giuridica ovvero ad aggiornarla sulla base degli elementi acquisiti al dibattimento, nel contraddittorio delle parti.(Nella specie la S.C. ha ritenuto che non sussiste violazione del suddetto principio di correlazione nell'ipotesi in cui l'imputazione, originariamente contestata come violazione dell'art.319 ter cod. pen., venga successivamente circoscritta alla violazione dell'art.319 stesso codice, individuando in detta modifica giuridica - in quanto tale del tutto estranea alla modifica del contenuto del fatto, inteso nella sua sostanzialità - l'attuazione di un compito prioritario nell'esercizio della giurisdizione, ovvero l'applicazione esatta della legge).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 319 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)