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Sez. 5, Sentenza n. 3314 del 17/02/1983 Ud. (dep. 20/04/1983) Rv. 158490 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158490-01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*

Il giudizio di prevalenza o di equivalenza tra circostanze concorrendo alla Determinazione della misura della pena è sottoposto al precetto del primo comma dell'art. 132 cod. pen., che demanda bensì al giudice di applicare discrezionalmente la pena, ma con l'Obbligo di indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere. Pertanto il giudice è tenuto, specialmente in presenza di espressi motivati rilievi dell'interessato, a specificare le ragioni che lo hanno indotto a dichiarare la prevalenza delle aggravanti ovvero la equivalenza piuttosto che la prevalenza delle attenuanti. (Conf mass n 147593; (contra mass n 147887; (contra mass n 147761 ed ivi cit.).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)