Sez. 3, Sentenza n. 6834 del 13/12/1982 (Rv. 424464 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - IMMOBILE IN COMPROPRIETÀ - LEGITTIMAZIONE DI UNO DEI COMPROPRIETARI - SUSSISTENZA.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - IMMOBILE IN COMPROPRIETÀ - LEGITTIMAZIONE DI UNO DEI COMPROPRIETARI - SUSSISTENZA.*
La legittimazione al recesso dal contratto di locazione, per necessità del locatore, secondo la previsione dell'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392, spetta anche al comproprietario dell'immobile locato, in relazione alla presunzione che egli agisca, fino a prova contraria, con il consenso degli altri condomini. (V 3248/81, mass n 413826; (V 1093/80, mass n 404568).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)