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Sez. 3, Sentenza n. 6834 del 13/12/1982 (Rv. 424464 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - IMMOBILE IN COMPROPRIETÀ - LEGITTIMAZIONE DI UNO DEI COMPROPRIETARI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424464-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - IMMOBILE IN COMPROPRIETÀ - LEGITTIMAZIONE DI UNO DEI COMPROPRIETARI - SUSSISTENZA.*

La legittimazione al recesso dal contratto di locazione, per necessità del locatore, secondo la previsione dell'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392, spetta anche al comproprietario dell'immobile locato, in relazione alla presunzione che egli agisca, fino a prova contraria, con il consenso degli altri condomini. (V 3248/81, mass n 413826; (V 1093/80, mass n 404568).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)