diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 22870 del 25/10/2006 (Rv. 594090 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Criteri interpretativi - Presentazione di istanza di condono in relazione a precedente provvedimento legislativo - Nuova istanza - Preclusione - Insussistenza - Autonoma valutazione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594090-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, le disposizioni dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ispirate all'esigenza di liberare rapidamente risorse umane ed economiche, da destinare ad altre attività, e di abbattere il contenzioso assicurando all'erario un gettito immediato e sicuro, vanno coerentemente interpretate, con la conseguenza che non può ritenersene legittima una lettura che individui fatti preclusivi della fruizione del beneficio ulteriori e diversi rispetto alle specifiche previsioni ivi contenute. Pertanto, ove risulti che il contribuente non abbia fruito di precedente condono, la domanda proposta ai sensi del detto art. 16 deve formare oggetto di autonomi esame e valutazione, diretti a verificare la sussistenza o meno dei presupposti in forza dei quali, alla stregua delle diverse previsioni della disciplina sopravvenuta, il contribuente possa godere del beneficio invocato, a prescindere dal fatto che una precedente istanza di condono sia stata disattesa, in quanto valutata alla luce di altre disposizioni di legge, in ipotesi più restrittive.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)