Sez. 2, Sentenza n. 2468 del 10/03/1987 (Rv. 451620 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLA SUL QUANTUM - POTERI DEL GIUDICE - CONDIZIONI - DOMANDA DELL'ALTRE - MANCATA OPPOSIZIONE DEL CONVENUTO - NECESSITÀ - MANCATA CONTESTAZIONE - INSUFFICIENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLA SUL QUANTUM - POTERI DEL GIUDICE - CONDIZIONI - DOMANDA DELL'ALTRE - MANCATA OPPOSIZIONE DEL CONVENUTO - NECESSITÀ - MANCATA CONTESTAZIONE - INSUFFICIENZA.*
Quando l'attore abbia richiesto (in via esclusiva o principale) la condanna al risarcimento del danno, con liquidazione di questo nello stesso giudizio, il giudice non ha il potere di scindere la decisione sull'an da quella sul quantum. Ove, peraltro, la parte istante (eventualmente riportandosi alla iniziale subordinata) restringa, in seguito, la sua domanda, limitandola alla richiesta di pronunzia sull'an, il giudice può pronunziare condanna generica, rinviando la liquidazione a separato giudizio, sempreché vi sia l'assenso della controparte. A questo però non è equivalente la mancata contestazione del convenuto con riguardo alla formulazione alternativa della domanda di risarcimento, poiché è soltanto la specificazione successiva che consente al giudice di prendere in esame la domanda delimitata alla sola condanna generica. (V 5833/79, mass n 402493; (Conf 712/74, mass n 368552).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)