Sez. 1, Sentenza n. 10383 del 22/10/1997 (Rv. 509125 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - APPELLO - REVOCA | Sentenza dichiarativa di fallimento - Immediata esecutività ex art. 16 della legge fallimentare - Opposizione alla dichiarazione di fallimento - Sospensione della suddetta esecutività - Configurabilità- Esclusione - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - APPELLO - REVOCA
In considerazione dell'essenza e della finalità della procedura concorsuale, gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento (la cui immediata esecutività - disposta dall'art. 16, comma terzo, legge fall. - corrisponde alla funzione che promuove la esecuzione collettiva) non sono suscettibili di essere sospesi, neppure a norma dell'art. 351 cod. proc. civ., a seguito dell'opposizione alla dichiarazione di fallimento, disponendo espressamente l'art. 18, comma quarto, della legge fall., che " l'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza ". Conseguentemente, l'opposizione, così come non costituisce ostacolo al normale svolgimento della procedura, neppure può paralizzare le doverose iniziative recuperatorie del curatore dirette alla ricostituzione del " patrimonio fallimentare " di cui egli " ha l'amministrazione " (art. 31 della legge fall.).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)