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Sez. 1, Sentenza n. 16505 del 04/11/2003 (Rv. 567862 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - IN GENERE | Presupposto - Passaggio in giudicato della sentenza di revoca - Necessità - Fattispecie in tema di intervento nel giudizio ex art. 302, cod. proc. civ., dell'imprenditore dichiarato fallito.
Stato
decisa il 2003-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567862-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - IN GENERE

Gli effetti della sentenza di fallimento, la cui esecutività in via provvisoria (art. 16, secondo comma, legge fall.) non è suscettibile di sospensione (art. 18, quarto comma, legge fall.), tenuto conto della finalità di questa disciplina, diretta a privilegiare gli interessi generali dei creditori rispetto all'interesse del debitore, assicurando che lo "status" di fallito e le esigenze di conservazione del patrimonio non siano soggetti a mutamenti nel corso del giudizio di opposizione in deroga agli artt. 282 e 337, cod. proc. civ., sono rimossi soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza che, accogliendo l'opposizione revoca il fallimento.(Nella specie, in applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha affermato che soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento l'imprenditore riacquista la capacità di stare in giudizio e può intervenire, ex art. 302, cod. proc. civ., nel giudizio promosso dal curatore fallimentare9.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 com. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 com. 4, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 302, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)