Sez. 5, Sentenza n. 2295 del 03/07/2015 Ud. (dep. 20/01/2016) Rv. 266018 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Reato complesso - Assorbimento della fattispecie di appropriazione indebita - Sussistenza - Fattispecie.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Il reato di bancarotta fraudolenta integra una figura di reato complesso ex art. 84 cod. pen. rispetto a quello di appropriazione indebita, con assorbimento di quest'ultimo in quello di bancarotta, sicchè gli stessi fatti, già contestati ex art. 646 cod. pen., possono essere ricondotti, dopo la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, alla fattispecie di bancarotta. (La S.C. ha affermato tale principio ritenendo legittima un'ipotesi di modifica dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen., operata in dibattimento dal pubblico ministero una volta intervenuta la sentenza di fallimento).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 84, Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)