Sez. 6, Sentenza n. 12522 del 24/02/2015 Cc. (dep. 24/03/2015) Rv. 262953 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio; ne consegue che è inammissibile il ricorso proposto per dedurre la violazione di regole processuali interenti l'espletamento di atti compiuti durante l'indagine preliminare. (Nella specie, il ricorrente aveva lamentato di non aver ricevuto il doveroso avviso - in qualità di genitore della persona offesa minorenne - in vista di una consulenza tecnica irrepetibile espletata sullo stato psichico della vittima).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)