Sez. L, Sentenza n. 456 del 17/01/2000 (Rv. 532904 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI" E "PETITUM" | Deduzione di nuova "causa petendi" comportante il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere - Domanda nuova - Configurabilità - Giudizio di rinvio - Divieto di "ius novorum" - Applicabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI" E "PETITUM"
Costituisce domanda nuova, improponibile in appello, la deduzione di una nuova "causa petendi", la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia. L'indicato divieto di "ius novorum" si applica anche nel giudizio di rinvio nel quale non è consentito formulare domande in tutto o in parte diverse da quelle iniziali, continuando le parti a trovarsi, nel giudizio rescissorio, nella medesima posizione processuale in cui versavano allorché fu pronunziata la sentenza cassata (nel caso di specie è stata ritenuta domanda nuova quella svolta nel giudizio di rinvio per far valere la simulazione del contratto di lavoro autonomo, avendo il lavoratore basato la sua originaria domanda sul contenuto del contratto di lavoro e sulla piena rispondenza della forma e del contenuto del contratto alla reale volontà delle parti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)