Sez. L, Sentenza n. 14701 del 25/06/2007 (Rv. 598079 - 01)
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e periti commerciali - Legge n.335 del 1995 - Determinazione della base di calcolo della pensione - Relativi provvedimenti - Validità - Fondamento.
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA
Gli enti previdenziali privatizzati, sulla base dell'art. 3 comma 12 della legge 8 agosto 1995 n. 335 (riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), al fine di conseguire l'equilibrio di bilancio, sono stati autorizzati a deliberare, anche in deroga alle norme previgenti, una serie di misure, tra i quali rientrano anche i provvedimenti di determinazione della base di calcolo della pensione, con la conseguenza che va escluso che detta materia sia riservata al legislatore. Pertanto le delibere 28 giugno e 26 luglio 1997con le quali la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali ha apportato variazioni al sistema di calcolo della pensione, sono valide ed efficaci, anche nella parte in cui comportano la liquidazione della pensione sulla base dei migliori redditi di dodici anni sugli ultimi diciassette e non ai migliori redditi di dieci anni sugli ultimi 15. A ciò non osta il principio del "pro rata", cui fa riferimento il secondo periodo del citato comma dell'art. 3, il quale non è applicabile a parametri non suscettibili di frazionamento nell'arco dell'intero periodo contributivo e quindi al sistema di calcolo della pensione, il cui computo deve essere eseguito con riferimento alle norme in vigore al momento dell'accoglimento della domanda di pensionamento.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 414 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)