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Sez. L, Sentenza n. 8847 del 18/04/2011 (Rv. 616834 - 01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti commerciali - Provvedimento di liquidazione della quota retributiva della pensione - Regola del "pro rata" applicabile "ratione temporis" - Violazione - Conseguenze - Legge finanziaria del 2006 - Principio della salvezza degli atti e delle deliberazioni adottati in materia previdenziale - Interpretazione - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2011-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616834-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

In tema di trattamento previdenziale, è illegittimo il provvedimento di liquidazione della quota retributiva della pensione (avendo determinato il reddito professionale, su cui liquidare la pensione, non già - com'era disposto in precedenza - sulla base "dei quindici redditi professionali annuali dichiarati dall'iscritto ai fini Irpef per gli ultimi venti anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione", ma sulla base della "media di tutti i redditi professionali annuali") perché effettuato (nella specie, dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali) in violazione della regola del "pro rata" di cui all'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335; nè può rilevare, in senso contrario, il disposto dell'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale va interpretato nel senso che la disposta salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 ed approvati dai Ministeri vigilanti, non vale a sanare la illegittimità dei provvedimenti adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 763 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/06/1994 num. 509 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)